Legalizzazione
In genere, con il termine legalizzazione si fa riferimento al procedimento tramite il quale si autentica la firma apposta da un pubblico ufficiale su un documento o un atto, dando valore legale al documento in questione.
Secondo la Legge italiana, la legalizzazione della firma di un documento risulta necessaria in due casi:
1) legalizzazione documenti per l’estero: serve laddove le firme apposte su un qualsiasi atto o documento formato in Italia debbano avere valore legale, anche all’estero, dinnanzi a un’autorità estera (Art. 33, comma 1 del D.P.R. 28/12/2000 n°445: “Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all’estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o altri organi e autorità delegati dallo stesso.”
2) legalizzazione di documenti stranieri in Italia: occorre laddove sia necessario legalizzare, entro i confini dello Stato italiano, un documento formato all’estero (Art. 33, comma 2 del D.P.R. 28/12/2000 n°445: “Le firme sugli atti e documenti formati all’estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si veda l’articolo 31.”
La legalizzazione viene effettuata dalla Prefettura territorialmente competente. La Procura della Repubblica è competente per gli atti redatti dai notai e dai funzionari degli Uffici Giudiziari nel cui circondario ha sede il pubblico ufficiale che ha redatto l’atto.
Apostille.
Per postilla o apostille si intende l’annotazione che si pone su di un documento originale da legalizzare in vece dell’ordinario procedimento di legalizzazione quando i documenti formati nello Stato devono essere prodotti sul territorio di uno degli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione adottata all'Aja il 5 ottobre 1961 (abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri) o ad essa hanno aderito in seguito.
Il testo in lingua italiana della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 è reperibile in Internet all'indirizzo:
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_15.wpprevisiousPage=mg_14_7&contentId=LEG797391
Di seguito il collegamento al sito dell'Aja contente l'elenco dei paesi firmatari della Convenzione dell'Aja del 1961 per i quali è, quindi, prevista la procedura della apostille.
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.authorities&cid=41
Analogamente di seguito il link alla Convenzione di Londra del 1968 che anch'essa esenta da legalizzazione i paesi firmatari
http://www.admin.ch/ch/i/rs/i1/0.172.030.3.it.pdf Poiché però esistono molti accordi anche bilaterali e settoriali la ricerca completa può essere effettuata sul sito del Ministero Affari Esteri nell'area Archivio Trattati all'indirizzo http://itra.esteri.it/itrapgm/