Compiti della Procura della Repubblica

La Procura della Repubblica svolge le attività descritte nell' art. 73 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 sull'Ordinamento giudiziario. Tale legge attribuisce al Pubblico Ministero, cioè ai Magistrati che, nel loro complesso, compongono la Procura della Repubblica, i seguenti compiti:

  • Sorveglianza sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia
  • Tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci
  • Repressione dei reati
  • Esecuzione dei giudicati in materia penale

Sorveglianza sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia.

Il Pubblico Ministero assicura all’interno dell’ordinamento statale, il rispetto della legalità, pertanto vigila sulla corretta applicazione della legge, sia in ambito civile che in ambito penale.

Tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci

Il Pubblico Ministero può avviare alcuni giudizi civili nell'interesse generale della collettività e, più in generale, può intervenire in ogni causa nella quale si ravvisi un pubblico interesse (art. 70, 3° comma c.p.c.). Il PM può, qualora lo ritenga necessario, promuovere giudizi di interdizione, amministrazione di sostegno ed inabilitazione, cioè quei particolari processi civili finalizzati a tutelare le persone che, a causa della loro infermità mentale, non sono in grado di tutelare adeguatamente i propri interessi.

Iniziative a tutela dei minori in pendenza di cause di separazione o divorzio davanti al Tribunale civile di Modena. (L. 10/12/2012 n° 219).

Negoziazioni assistite (separazione e divorzio) ex art. 6 co. II L. 10/11/2014 n° 162.

Il Pubblico Ministero esercita la competenza in materia di dichiarazione tardiva di nascita, di attribuzione di nome, di correzione di errori materiali, di annotazione e rettificazione di atti di stato civile.

Inoltre il Pubblico Ministero può avanzare al Tribunale Civile richiesta di fallimento delle imprese ove ravvisi la sussistenza delle condizioni previste dal R.D. 16/03/1942, n. 267 (Legge fallimentare).

Repressione dei reati

Il Pubblico Ministero rappresenta il potere punitivo dello Stato e coordina l’attività della Polizia Giudiziaria nell’espletamento delle indagini preliminari, ovverosia quell’attività volta a verificare la fondatezza delle notizie di reato ed alla raccolta delle prove; riceve o acquisisce d’iniziativa (art. 330 c.p.p.) le c.d. notizie di reato, cioè tutti quegli atti (querele, denunce, ecc.), all’esito delle quali decide se esercitare l'azione penale, cioè avviare un processo penale a carico di persone determinate, oppure richiedere al Giudice per le Indagini Preliminari l'archiviazione del procedimento.

Esecuzione dei giudicati

Il Pubblico Ministero cura l'esecuzione delle sentenze definitive di condanna in materia penale, nonché l'esecuzione dei provvedimenti di natura civile pronunziati nei giudizi da lui intrapresi.