La nomina è l’atto mediante il quale l’interessato, o altri per lui, investe il difensore del mandato di rappresentarlo ed assisterlo nella tutela dei propri interessi oggetto delle indagini e del processo.
In base al modo di investitura si può avere:
Per quanto concerne il difensore di fiducia:
- L’imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia.
- La nomina è fatta con dichiarazione orale resa all’autorità procedente ovvero con nomina scritta e consegnata alla stessa, anche dal difensore, o trasmessa con raccomandata.
- Nel caso in cui una persona sia stata fermata, arrestata o si trovi in custodia cautelare, fino a quando la stessa no vi ha provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto.
Per quanto concerne il difensore di ufficio:
- L’imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore d’ufficio
- Il difensore d’ufficio ha l’obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo.
- Il difensore d’ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia.
- Il difensore di ufficio deve essere retribuito dall'assistito salvo che per quest’ultimo non ricorrano i presupposti economici per presentare richiesta di gratuito patrocinio a spese dello Stato