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Certificato d'iscrizione nel Registro delle notizie di reato (ART.335 C.P.P.)

INFORMAZIONI GENERALI

Tale attestazione consente di conoscere le iscrizioni a carico di una persona per fatti di rilevanza penale. In ogni caso, l’attestazione che non riporta alcuna notizia di reato non esclude in modo assoluto l'iscrizione nel Registro Notizie di Reato. Infatti, sussiste il divieto di comunicare notizie relativamente ai reati previsti dall'art. 407, secondo comma, lett. a) del Codice Penale. Inoltre, non è consentito comunicare notizie relative a procedimenti per i quali il magistrato ravvisa la sussistenza di specifiche esigenze attinenti alle attività di indagine.


Leggi e regolamenti

Art. 335, terzo comma e terzo comma bis, c.p.p.; artt.110 e 110 bis norme di attuazione c.p.p.


CHI PUÒ CHIEDERLO

Risulta legittimato a richiedere tale certificato:

  • la persona sottoposta alle indagini;
  • la parte offesa dal reato;
  • il difensore.

Dove

Ufficio locale del Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica.

Piano: Terra

Stanza: 0.20 – 0.21

Telefono: 059 9761564 - 9761545

Fax: 059 9761547

Email: casellario.procura.modena@giustizia.it

PEC: casellario.procura.modena@giustiziacert.it

Responsabile: 


Documentazione richiesta

La richiesta dovrà pervenire tramite posta elettronica ad uno dei seguenti indirizzi:

PEO: casellario.procura.modena@giustizia.it PEC: casellario.procura.modena@giustiziacert.it

·         la richiesta per mezzo del servizio postale va indirizzata a “"Procura della Repubblica - Ufficio locale del Casellario Giudiziale – Corso Canalgrande n. 81 - 41121 Modena”, allegando una busta affrancata ed indirizzata al legittimato.

·         In caso di delega, è necessario compilare il relativo modulo e il delegato deve sottoscrivere la domanda indicando il proprio domicilio e allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento del delegante.

·         qualora la richiesta provenga dal difensore, è necessario allegare l'atto di nomina o di delega in originale.

·         al fine di evitare che le richieste vengano presentate da persone non legittimate, il richiedente deve esibire un documento di identificazione in corso di validità (carta d'identità, passaporto, permesso di soggiorno), ovvero deve allegarne una copia all'istanza.


TERMINI PER IL RILASCIO

L’Ufficio prima di procedere al rilascio, deve acquisire l'autorizzazione preventiva da parte di tutti i magistrati titolari dei procedimenti iscritti a carico del medesimo nominativo. Le richieste verranno evase indicativamente nel termine di 30 giorni lavorativi. Le richieste di rilascio “con urgenza”, dovranno contenere specifica motivazione.